Statuto del Circolo Ricreativo dei dipendenti della Regione Molise

ART. 1

1) E' costituito, per le finalità di cui al successivo Art. 3, un organismo regionale denominato CRAL - dipendenti Regione Molise che cura le attività di promozione ed organizzazione del tempo libero dei lavoratori con sede in Campobasso.
2) Il CRAL Regione Molise assume la veste giuridica di associazione no-Profit ed adegua il proprio statuto alla legge 383/2000 e al D.Lgs. 460/1997.
3) Ai' fini di un raccordo istituzionale tra altri circoli e CRAL delle Regioni d'Italia, il Circolo aderisce alla Federazione Nazionale dei Circoli Ricreativi dei Dipendenti delle Amministrazioni Regionali Italiane. Esso può inoltre affiliarsi ad Associazioni di secondo livello di cui condivide le finalità.
4) Il CRAL è apartitico e aconfessionale ed opera secondo i principi democratici della Costituzione Italiana.
5) Per le sue caratteristiche e per la sua natura autonoma ed unitaria, non è struttura di alcuna organizzazione. A tal fine rivendica anche nei confronti del più vasto associazionismo, il proprio autonomo ruolo di soggetto istituzionale, titolare delle funzioni di programmazione, organizzazionee gestione delle attività riferite al tempo libero dei dipendenti regionali.
6) Il Circolo adotta un proprio marchio, deliberato dal Comitato Direttivo.

ART. 2
1) Le attività del CRAL dipendenti Regione Molise è disciplinata dalle norme contenute nel successivi articoli.
2) Nell'ambito delle attività organizzate dal CRAL gli aderenti hanno l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti assunti dall' Assemblea.
3) Sono incompatibili con le cariche all'interno del CRAL gli incarichi di responsabile apicale di strutture nazionali o regionali, sia sindacali, sia di forze politiche e sia di attività concorrenti per il tempo libero. 4) Sono altresÌ incompatibili i titolari di attività economiche o i responsabili di società o cooperative con attività concorrenti o comunque ipterferenti con le finalità del CRAL.

ART. 3
I) Il CRAL Dipendenti Regione Molise, nella salvaguardia dell'autonomia degli aderenti, ha lo scopo:
a) di sensibihzzare i livelli istituzionali e regionali al fine di conseguire il riconoscimento giuridico del Circolo e della sua rappresentanza Nazionale, mediante apposite iniziative . legislative intese a sostenere e finanziare le attività del Circolo stesso e della sua rappresentanza nazionale.
b) di favorire la reciproca informazione sulle problematiche e sulle attività del tempo libero e di curare la predisposizione dei programmi per lo sviluppo a carattere interregionale di attività ricreative, turistiche, sportive, socio-culturali e stipulare convenzioni per l'acquisizione di servizi a favore del CRAL e dei rispettivi soci.
c) di promuovere, nello spirito di maggiore omogeneità del CRAL la realizzazione di iniziative finalizzate al conseguimento della uniformità normativa con gli altri CRAL.

ART. 4
1) possono essere soci del CRAL i dipendenti dell'Amministrazione Regionale in servizio ed in quiescenza.
2) Possono far parte del CRAL anche i dipendenti in servizio alla Regione in posizione di comando.
3) Possono, inoltre, essere soci del Circolo i familiari dei soci in servizio, in quiescenza e in comando, nonché tutti i cittadini italiani che ne condividono le finalità.
4) Le richieste di adesione devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo, lo stesso, a suo insindacabile giudizio deciderà ed inviare la decisione al richiedente.

ART. 5
Tutti i soci hanno pertanto diritto a frequentare i locali del Circolo e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dal Circolo stesso.
Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'associazione, escludendo espressainente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Tutti i soci hanno pertanto diritto a frequentare i locali del Circolo e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dal Circolo stesso. Possono altresì partecipare alle attività del circolo i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado a cui il CRAL aderisce e che, abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con il CRAL Stesso.
Salvo per i soggetti di cui al comma precedente e per tutti quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 111 del D.P.R. n091711986, tutti coloro che frequentano la sede sociale e che fruiscono dei servizi associativi devono essere regolarmente iscritti al Circolo, secondo le modalità previste nel presente statuto.
I soci sono tenuti:
al pagamento della quota associativa periodicamente stabilita dall'assemblea dei soci;
all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
a tenere un contegno decoroso all'interno delle strutture dell'associazione.
Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci maggioridi età in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi deli' associazione alle cui cariche possono altresì liberalmente concorrere.
I soci minori di età hanno i medesimi diritti ed i medesimi doveri dei soci maggiorenni, salvo il diritto di elettorato attivo e passivo che acquisiranno automaticamente al compimento della maggiore età.

ART. 6
Gli organi del CRAL sono costituiti dall' Assemblea, dal Consiglio Direttiva, dal Presidente e dal Collegio Sindacale.

ART. 7
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri (sino a 600 soci), da 7 membri (sino a 900 soci), da 9 membri (oltre i 900 soci) eletti dall 'Assemblea con scadenza biennale su liste concorrenti e con indicazione del Presidente. Il Consiglio successivamente elegge il Vice Presidente, Il Segretario e nomina il Cassiere Economo.

ART. 8
1) L'Assemblea si rillilÌsce almeno una volta all'anno, in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente del CRAL per le procedere ai seguenti adempimenti:
a) approvazione dei programmi annuali e determinazione dei criteri di svolgimento delle attività;
b) esame ed approvazione del bilancio preventivo dell' anno in corso ed del conto consuntivo;
c) approvazione dell' ammissione al CRAL dei Soci che ne abbiano fatto richiesta;
d) determinazione della quota associativa annua;
e) approvazione della proposta di regolamento di attuazione delle norme dello Statuto elaborata dal Consiglio Direttivo;
f) approvazione dei regolamenti ritelfuti necessari per le differenti attività del CRAL;
g) nomina del Responsabile del Notiziario e lo staff di redazione.

2) L'Assemblea è, inoltre, convocata dal Presidente in sessione straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei propri componenti.

3) Nell'eventualità di cui al precedente comma, i richiedenti dovranno precisare gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno, salva la facoltà di integrazioni.

ART. 9

1) La seduta dell' Assemblea è valida, in prima convocazione, se sono presenti la metà più uno dei componenti ed in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo di essi.
2) Le deliberazioni dell' Assemblea sono valide a maggioranza degli intervenuti in prima convocazione o a maggioranza assoluta degli intervenuti in seconda convocazione, salvo gli argomenti su cui il presente Statuto o regolamenti assunti a monte dello stesso richiedano differenti maggioranze qualificate.

ART. 10
1) L'ordine del giorno dell' Assemblea viene fissato dal Presidente.
2) La convocazione deve avvenire almeno quindici giorni antecedenti la data di riunione tramite affissione nella sede sociale specificando la data, 1'ora, la sede della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno in discussione.
3) Per le modalità di convocazione dell' Assemblea e per le sue eventuali inte grazi oni, si fa riferimento a regolamento interno di funzionalità dell' Assemblea stessa.

ART. 11
1) L'Assemblea, in seduta straordinaria, provvede all' elezione del Presidente e degli altri Organi Sociali.
2) In prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci.
3) In seconda convocazione qualunque sia il numero. degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti. .
4) L'elezione avverranno, di norma, a scrutinio segreto, salvo apposita richiesta di scrutinio palese da parte di almeno un terzo degli intervenuti.

ART. 12

L'Assemblea potrà, inoltre, designare n. 1 delegato, in rappresentanza dei soci residenti nei centri maggiori della Regione (Isernia e Terrnoli\ che potranno assistere alle sedute del Consiglio Direttivo.

ART. 13

1) Gli esercizi si chiudono al31 dicembre di ogni anno.
2) A fine di ogni esercizio- il Consiglio Direttivo redige il bilancio che deve essere presentato all' approvazione dell' Assemblea entro il 3Oaprile dell' anno successivo.

ART. 14

1) L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria per iniziativa del Presidente o, su richiesta di almeno un terzo dei componenti, in qualunque momento sia ritenuto necessario, per deliberare:
a) per provvedere, alla scadenza del mandato, alla elezione degli Organi Sociali;
b) su argomenti di particolare interesse in relazione alle finalità istituzionali del CRAL;
c) su eventuali modifiche ed integrazioni delle norme statutarie, fatti salvi i vincoli di cui al successivo art. 21;
d) sulla proposta di scioglimento del CRAL;
e) sulla esclusione di alcuni soci aderenti per fatti o comportamenti contrari agli scopi sociali e/o istituzionali del CRAL, su conforme proposta deliberata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto del Consiglio Direttivo.

2) L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano convenuti, in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci.

3) Sia delle assemblea Ordinarie che delle assemblee straordinarie, sarà redatto apposito verbale che oltre ad essere trascritto nel libro degli stessi, sarà messo a disposizione dei soci per 15 giorni presso la sede sociale.

ART. 15
1) L'esercizio fmanziario coincide, per il CRAL, con l'anno solare.
2) Il rendiconto consuntivo è redatto dal Cassiere Economo e predisposto su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo, accompagnato dalla relazione dei Revisori dei Conti, in data utile per l'approvazione definitiva da parte dell' Assemblea ordinaria da tenersi entro il 30 aprile dell'anno successivo.
3) Entro tale medesima data il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea l'approvazione del Bilancio preventivo dell'attività che il CRAL sarà chiamato a svolgere l'anno successivo.
4) Qualora il bilancio preventivo, successivamente alla sua approvazione da parte dell' Assemblea richieda delle variazioni di urgenza in relazione al verificarsi di fatti nuovi, allo stesso bilancio potranno essere apportate le necessarie modifiche con deliberazione del Consiglio Direttivo.
5) Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 16
Il patrimonio del CRAL è costituito, in via ordinaria, dalle quote associative annue a carico dei singoli soci, nella misura che sarà stabilita entro il 30 aprile dell'anno precedente dal Consiglio Direttivo. - Contributi aziendali definiti contrattualmente tra le organizzazioni SirJ,dacalidei lavoratori e quelle Aziendali. - Eventuali contributi pubblici. - Beni mobili e immobili di proprietà del Circolo. - Donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone sia di enti pubblici o privati; Le somme di cui al punto precedente, si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che il Circolo si debba ritenere limitato o vincolato nei confronti del donante. Tutte le quote associative periodicamente versate dai soci sono intrasmissibili e non rivalutabili. In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita del Circolo a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 17
1) Il Presidente del CRAL, il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere Economo durano in carica due anni e, comunque, fino all'effettiva sostituzione per la sola ordinaria amministrazione.
2) Il Presidente rappresenta il CRAL nei rapporti esterni.
3) In caso di impedimento, anche temporaneo, del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente tramite delega.
4) Qualora si rendessero vacanti la cariche di Vice Presidente, Segretario e Cassiere Economo per la perdita dei requisiti di eleggibilità, per decadenza, per dimissioni o decesso, il Consiglio Direttivo provvede, entro trenta giorni, ad eleggere il sostituto che permane in carica fino alle scadenza del m,andato del sostituito. Per il Presidente, invece, provvederà l'Assemblea, entro trenta giorni, su cnvocazione del Vice Presidente.

ART. 18
1) Gli incarichi in seno al CRAL non sono retribuiti.
2) Gli oneri finanziari di organizzazione e di funzionalità del CRAL sono a carico dello stesso.
3) La responsabilità amministrativa del CRAL è assunta solidamente dal Consiglio Direttivo a norma degli arti. 38, 40 e 41 del Codice Civile.

ART. 19
1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall' Assemblea.
2) In caso di scrutinio segreto risultano revisori titolari i tre membri risultano revisori supplenti gli ulteriori due membri. Nel biennio di sostituzioni secondo la graduatoria.
3) Il Consiglio dei Revisori elegge nel proprio seno il Presidente che convoca e presiede i lavori del Collegio stesso. Alle sedute possono partecipare i revisori supplenti con mero voto consultivo.
4) Sono compiti del Collegio dei Revisori:
a)il controllo di tutti gli atti contabili della gestione del CRAL;
b) l'esame delle bozze del bilancio consuntivo approvate dal Consiglio Direttivo per riferirne all' Assemblea con propria relazione non vincolante per i deliberanti dell' Assemblea medesima.
5) Il Collegio dei Revisori dura in carica due anni. Qualora, effettuate le sostituzioni con i Revisori supplenti, si rendessero comunque vacanti gli incarichi di revisore per perdita dei requisiti di eleggibilità, per decadenza, per dimissioni o decesso, l'Assemblea provvede ad eleggere il sostituto che permane in carica fmo alla scadenza del mandato del sostituito.

ART. 20
1) Nel caso in cui, esperiti due tentativi a distanza di quindici giorni l'uno dall'altro, non sia possibile avere regolare convocazione dell' Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria per decidere esclusivamente su argomenti essenziali e di sopravvivenza del CRAL, il Consiglio Direttivo ne assume le funzioni.
2) Nel caso in cui si verificano le dìmissioni collegiali dell'intero Consiglio Direttivo, il Presidente dello stesso resta il carica per la sola ordinaria amministrazione.

ART. 21
1) Le presenti nonne possono essere integrate o modificate dall'Assemblea Straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.
2) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e dei Regolamenti Interni assunti a monte del presente Statuto.

ART. 22
Scioglimento del Circolo Lo scioglimento del Circolo deve essere deciso dall' assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata e deliberata in prima convocazione con il 75% degli associati. In seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti. Il quorum deliberativo è sempre pari alla maggioranza dei soci presenti. In caso di scioglimento per qualunque causa del Circolo, il patrimonio eventualmente residuato sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, e previa audizione dell'organismo di controllo di cui all'articolo 3,comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662, salvo diversa destinazione. *Integrato e modificato nelle Assemblee Straordinarie del 23 settembre 2009 e del 28 ottobre 2009.

 

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